
Sulle ragioni, più o meno valide e condivisibili, che spingono una coppia a vivere una relazione non formalizzata, nonché sulle ragioni della strenua e coraggiosa opposizione morale della Chiesa cattolica, molto è stato scritto (una sintetica panoramica qui). Per amore di Verità è bene ora analizzare che cosa, de jure condito, le coppie di fatto possono aspettarsi dall'ordinamento italiano, che non è il deserto dei diritti civili, come gli stessi attivisti di area radicale riconoscono (l’anno scorso è stato pubblicato il volume “Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere”) e come una voce molto autorevole, quella del Prof. Francesco D’Agostino, ha già avuto modo di sottolineare anni fa.
L’Italia non appartiene al mondo
del common law, ma la giurisprudenza (specie
quella costituzionale) è, benché subordinata, a pieno titolo una “fonte” del
diritto. Pertanto, al presentarsi di nuove istanze essa ha spesso supplito
all'inevitabile (e doverosa) generalità-astrattezza della legge formale, a
scopo di equità. La Corte Costituzionale, peraltro, non ha mai suggerito
l’equipollenza tra coppie sposate e coppie di fatto, anzi ne ha rimarcato in
più occasioni l’ontologica e “laica” differenza, sottolineando dell’unione di
fatto il maggior spazio dato “alla soggettività individuale dei conviventi”, in
contrapposizione con le “esigenze obiettive della famiglia come stabile
istituzione sovraindividuale”, che è la cifra del matrimonio (sent. 8/1996). A
ciò non osta il principio d’eguaglianza, che anzi impone di trattare le
situazioni diverse in maniera differenziata.
Prescindendo in questa sede da una
valutazione morale in termini di giustizia e di opportunità, ecco ciò cui i
conviventi more uxorio hanno diritto:
- la corresponsione della pensione di guerra (l.
313/1968) e l’assistenza economica per i figli naturali che il padre, caduto in
guerra, non ha potuto riconoscere (l. 356/1958)
- le prestazioni assistenziali fornite dai
consultori (l. 405/1975)
- il permesso di uscire dal carcere, in caso di
imminente pericolo di vita del partner,
per il convivente condannato ad una pena detentiva (art. 30, l. 354/1975)
- il diritto ai colloqui in carcere (ibidem)
- la partecipazione al procedimento di IVG (art.
5, l. 194/1978)
- l’informazione del procedimento per
l’accertamento della morte cerebrale del partner, in vista di eventuali
espianti (l. 91/1999)
- l’adozione in casi speciali per i non coniugati
(art. 44, l. 184/1983)
- la remunerazione per il lavoro continuativamente
prestato nell'impresa familiare (art. 230-bis
c.c.)
- gli strumenti posti a tutela delle lavoratrici
madri (d. lgs. 151/2001) e i sussidi di disoccupazione per le madri di
famiglia, previsti dalle amministrazioni locali
- tre giorni annui di permesso lavorativo per
malattia o decesso del convivente (l. 53/2000)
- i congedi per l’assistenza ai figli naturali (ibidem)
- il convivente allontanato dall'abitazione familiare
si vede riconosciuto un diritto di possesso azionabile, anche se non
equipollente al diritto di proprietà del partner
- a prescindere dalla titolarità, la Corte
Costituzionale ha stabilito l’assegnazione della casa al genitore affidatario
dei figli (o al genitore presso cui i
figli sono collocati prevalentemente, in caso di affidamento condiviso): sent.
166/1998
- il diritto di succedere nel contratto di
locazione, in caso di morte o di allontanamento del convivente locatario (in
quest’ultimo caso, se vi sono figli): Corte Cost., sent. 404/1988
- l’assegnazione dell’alloggio nelle case di
edilizia popolare: Corte Cost., sent. 559/1989
- la risarcibilità del danno patrimoniale e non
patrimoniale in caso di morte del convivente per il fatto illecito di terzi: Corte
Cost., sent. 2988/1994
- vi è equiparazione alla famiglia legittima in
relazione alla fattispecie penale di maltrattamenti (art. 572 c.p., già ante riforma); analogamente ai sensi
della l. 154/2001 sugli abusi familiari, che prevede l’allontanamento del convivente
la cui condotta pregiudichi il nucleo familiare, e la sua eventuale condanna al
versamento di un assegno di mantenimento (ordini di protezione: artt. 342-bis e ter c.c.)
- nel processo penale, il convivente ha facoltà di
presentare domanda di grazia (art. 681 c.p.p.) e di astenersi dalla
testimonianza contro il partner (art.
199 c.p.p.)
- sussistono incompatibilità per i magistrati, ai
sensi della legge sull'ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941, così come
applicato nelle apposite Circolari)
- l’accesso alla PMA (art. 5, l. 40/2004)
- la successione nella posizione di socio di
cooperativa, se mancano figli minorenni (l. 179/1992)
- le elargizioni a conviventi di vittime del
terrorismo o della criminalità organizzata (l. 302/1990)
- la Corte Costituzionale (sent. 377/1994) ha
ammesso la successione legittima, cioè in assenza di testamento, tra fratelli e
sorelle naturali
- in materia tributaria, il convivente è
responsabile solidalmente delle imposte dovute dal partner all'erario.
Ove la legge o il “diritto vivente”
non giungono, può intervenire l’autonomia privata. Sebbene la dottrina escluda
la liceità di una comunione dei beni convenzionale, o della corresponsione di
una “penale” in caso di interruzione ingiustificata della convivenza, rimane lecito
creare un fondo patrimoniale tra i conviventi (artt. 167 ss. c.c.), stipulare
rendite vitalizie, donazioni e contratti di assicurazione sulla vita, il tutto a
beneficio del partner, così come è
naturalmente possibile, tramite testamento, istituirlo erede o assegnargli dei
legati.
Per quanto riguarda infine lo status della prole naturale, la riforma
approvata definitivamente il 27 novembre 2012 ne effettua un’equiparazione pressoché piena ai figli legittimi, in parte direttamente, in parte tramite delega al
Governo per l’emanazione di decreti legislativi (che investiranno, pare, anche
il discusso versante successorio).
Tanto rumore per nulla, dunque?
Parliamoci chiaro: lo scandalizzarsi dei radicali di fronte alla diversa
dignità delle coppie di fatto è stucchevole. Simili atteggiamenti tradiscono la
vera portata di certe battaglie ideologiche, ossia scorporare la dimensione del
“diritto” da quella del “dovere”, in nome dell’immediatezza dello “star bene
insieme” e del senso di “libertà” che l’assenza di legami formali regala. Libertà che, per amor di
coerenza, si dovrebbe accettare in tutte le sue conseguenze. Ma da questo
orecchio, si sa, radicali & co. da tempo sono sordi.
Articolo falso e ben smentito da Linkiesta
RispondiEliminahttp://www.linkiesta.it/coppie-di-fatto
Quali sarebbero le affermazioni false e smentite da Linkiesta, di grazia? Facci un esempio.
Eliminase un articolo riporta le norme di legge e le sentenze è falso, ma se ha i disegnini è vero. seems legit
RispondiEliminaprobabilmente l'unica cosa che gli è chiara sono i disegnini! bisogna spiegargli le cose a fumetti ahahhaha
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