Un paio di giorni fa abbiamo
rilanciato sul nostro blog un contributo pubblicato da Fabrizio Cannone sul
sito “Libertà e Persona”, riguardante il tema del c.d. “male minore” nella
teologia morale cattolica. La questione ha recentemente assunto una particolare
rilevanza soprattutto nel campo dei “principi non negoziabili”: basti pensare
ai contrastanti giudizi formulati nel mondo cattolico sulla proposta di legge
spagnola (poi ritirata dal governo) che restringeva i casi in cui l’aborto
viene considerato legale, o anche al dibattito italiano su se e come
regolamentare la fecondazione eterologa, dopo che la Corte Costituzionale ha
decretato incostituzionale il suo divieto.
Cannone aveva svolto la sua
riflessione con abbondanza di riferimenti a un classico della teologia morale
come il compendio di p. Eriberto Jone, ma anche al Magistero della Chiesa (in
particolare, il par. 73 dell’Evangelium
Vitae di San Giovanni Paolo II), giungendo alla conclusione che sì, è
possibile apportare il proprio voto favorevole a una legge che, pur non
vietando del tutto un male GIÀ ESISTENTE, lo limiti finché è possibile, fermo
restando che la parte restante di male continuerà ad esistere a prescindere dal
nostro intervento e dalla nostra volontà.
Ci era sembrata un’argomentazione
ben fondata, logica, razionale, ricca di sano realismo: in una parola,
cattolica. Essa ha invece suscitato reazioni polemiche negli ambienti tradizionalisti.
Non ci dilungheremo, per carità di patria, su taluni rappresentanti di tale
tendenza, che hanno ridotto la fede a ideologia politica, a tal punto da
costituire ormai il corrispondente cattolico dell’ISIS. Occorrerebbe riprendere
in mano anche per costoro il memorabile discorso di Ratisbona di Benedetto XVI:
del resto, essi hanno più a che fare con il giacobinismo o con certo
fondamentalismo di stampo protestante che con la millenaria saggezza della
Chiesa Cattolica. Purtroppo la crisi nella Chiesa e l’appannamento della vera Tradizione hanno generato per reazione queste schegge impazzite di “ideologi
del tradizionalismo”, che alla maniera dei farisei (o del califfo al-Baghdadi)
sacrificano l’uomo alla Legge, o Sharia che dir si voglia. Come i loro omologhi
islamisti, sono figli inconsapevoli del totalitarismo moderno e non conviene
soffermarvisi ulteriormente.
Meritano invece di essere prese
in considerazione obiezioni più autorevoli. Il sito “Riscossa Cristiana” ha ripubblicato, in risposta all’articolo di Cannone, un contributo passato del
prof. Roberto de Mattei, preceduto da un’introduzione di Paolo Deotto. Ci si
consenta di osservare che l’introduzione di Deotto è non solo superflua, ma
addirittura fuorviante, laddove continua a citare come esempi di “male minore”
che Cannone avrebbe inteso sdoganare l’approvazione di una legge sull’eutanasia,
che prevedesse però l’obiezione di coscienza, o la stessa legge 194. Non è
questo l’oggetto del contendere: Cannone parla esclusivamente, come chiarito
sopra, di un male già esistente o già deliberato indipendentemente dalla nostra
volontà, che si intenda in qualche modo limitare. Non si tratta di legalizzare
parzialmente ciò che fino a ieri era vietato, ma di limitare ciò
che fino a ieri era pienamente consentito. Se non si afferra questo punto è
inutile cominciare a discutere ed è sorprendente, oltre che frustrante, che
pubblicisti cattolici di tale notorietà continuino a menare il can per l’aia, non
capendo o facendo finta di non capire: si ha talora l’impressione di parlare a
dei sordi.
Più lucida appare la posizione
del prof. de Mattei. Egli infatti prende in esame il passo dell’Evangelium Vitae di cui abbiamo parlato
sopra, laddove si afferma che il parlamentare cattolico “potrebbe lecitamente
offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale
legge (abortista) diminuendone gli effetti negativi”. Tuttavia lo interpreta in
senso fortemente restrittivo: a suo giudizio, il politico cattolico potrebbe
limitarsi a intervenire solo su una legge “in via di approvazione parlamentare,
modificandola mediante emendamenti meramente abrogativi o restrittivi di
disposizioni permissive ed immorali”. In ogni caso sarebbe da escludere il voto
favorevole alla votazione finale sul testo di legge, qualora esso contenga
anche una sola disposizione “intrinsecamente e oggettivamente immorale”.
Per comprendere meglio il senso
del brano dell’enciclica, in ogni caso, è opportuno citare il capoverso per
intero, non limitandosi al passaggio citato dal prof. de Mattei. Lo riportiamo
qui a beneficio dei lettori, evidenziando in grassetto le parti che riteniamo
più importanti per una corretta interpretazione:
“Un particolare problema di coscienza potrebbe porsi in quei casi in
cui un voto parlamentare risultasse
determinante per favorire una legge più restrittiva, volta cioè a
restringere il numero degli aborti autorizzati, in alternativa ad una legge più
permissiva già in vigore o messa al voto. Simili casi non sono rari. Si
registra infatti il dato che mentre in alcune parti del mondo continuano le
campagne per l’introduzione di leggi a favore dell’aborto, sostenute non poche
volte da potenti organismi internazionali, in altre Nazioni invece – in
particolare in quelle che hanno già fatto l’amara esperienza di simili
legislazioni permissive – si vanno manifestando segni di ripensamento. Nel caso
ipotizzato, quando non fosse possibile
scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione
all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il
proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni [corsivo nel testo] di una
tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della
moralità pubblica. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione
illecita a una legge ingiusta; piuttosto si compie un legittimo e doveroso
tentativo di limitarne gli aspetti iniqui”.
Come si vede, si parla della liceità di un voto
parlamentare che risulti “determinante” per favorire “una legge più
restrittiva, volta cioè a restringere il numero degli aborti autorizzati”. Se ci si riferisse semplicemente alla votazione di emendamenti parzialmente abrogativi, tuttavia, non sorgerebbe alcun “problema di coscienza”: l’azione
del parlamentare sarebbe lecita senza alcun dubbio. Non si avvertirebbe il
bisogno di circondare l’affermazione di tali e tante cautele ("quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista", “un parlamentare, la cui personale
assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota”). L’espressione
“limitare i danni”, del resto, sembra rinviare di per sé a una visione sostanzialista del
problema, più che a una formalistica distinzione tra proposte di legge o emendamenti,
o tra emendamenti soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi.
È bene, del resto, intendersi
sulla natura degli “emendamenti restrittivi” ritenuti leciti dal prof. de Mattei, perché
il rischio è che si finisca per divergere solo per il fatto di indicare la
stessa cosa con parole diverse. Poniamo il caso di un parlamentare che presenti
una proposta di legge (la famosa 195) che contenga il seguente articolato:
“Art. 1 – All’art. 4 della legge 194 si sostituisce “novanta” con “trenta”.
Art. 2 – All’art. 6 della legge 194 si abroga la lettera b)”. Le leggi non sono
sempre testi normativi elaborati ex novo
e in sé compiuti, ma fanno riferimento spesso a disposizioni già esistenti per
abrogarle o modificarle. Una proposta di legge del genere, composta esclusivamente
di articoli abrogativi o modificativi della legge 194 (in questo banale esempio,
restrizione dell’aborto legale ai primi 30 giorni di gravidanza e abolizione
del c.d. aborto terapeutico) potrebbe considerarsi lecita? Si tratterebbe, a
nostro avviso, di una “proposta mirata a limitare i danni di una legge”
abortista (la 194), di un “legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli
aspetti iniqui”.
E che fare qualora non esista una legge formale da abrogare o
modificare – il sistema delle fonti del diritto non è più “legicentrico” come in passato
–, ma l'ordinamento consideri comunque il male
perfettamente legale, come recentemente avvenuto nel caso della fecondazione
eterologa? Non sarebbero leciti una legge o un emendamento “additivo” che
limitino i danni, nell’impossibilità di vietare completamente il male?
La stima che nutriamo per il
prof. de Mattei ci impone, da dilettanti della materia, di chiedergli di fornirci
delle indicazioni più chiare a tale riguardo.
Pubblicato il 04 dicembre 2014

Sono contraria a questa teoria del male minore. La vita non può essere fabbricata in laboratorio, una legge che pur con limitati paletti consentisse l'eterologa sarebbe intrinsecamente immorale.
RispondiEliminaCaro Mancini, avrà visto che il professor de Mattei ha risposto al suo post rilanciando un vecchio articolo di un certo Claudio Vitelli su Radici Cristiane. Fate attenzione, giacché come è loro abitudine questi soggetti si lanciano in polemiche nominalistiche finendo per avallare, a forza di affastellare sofismi e fallacie argomentative, le proprie tesi estremistiche.
RispondiEliminaVitelli cita ad esempio la voce "Minor male" del Dizionario di teologia morale di F. Roberti e P. Palazzini, negando giustamente la legittimità morale del male minore inteso come alternativa tra due opzioni immorali, anche se è minore la gravità di una delle due opzioni. È il cosiddetto "caso perplesso". Tuttavia basta leggere per intero quella voce per rendersi conto che quanto avete sostenuto voi di Campari, a cominciare da Cannone, non è interpretabile banalmente secondo la fattispecie morale del "caso perplesso". Si tratta invece del caso di chi sconsiglia di compiere una parte del peccato già deciso. Dire a un ladro, intenzionato a uccidere un proprietario e a rubare i suoi averi, di prendere soltanto gli averi non equivale a consigliare il furto, bensì a sconsigliare l'omicidio. Il furto era già nelle decisioni del ladro e non si compie certo a motivo delle parole altrui.
Quindi una modifica alla legge 194, che prevedesse di diminuire - limitandolo ai primi 30 giorni di gestazione - il periodo temporale in cui il concepito risulta privo di tutele legislative e perciò a rischio uccisione, sarebbe un atto buono. E la parte proponente non sarebbe certo responsabile delle uccisioni che avvengono i quei 30 giorni, ma avrebbe salvato le vite di coloro che sarebbero stati uccisi nei successivi 60 giorni. Non così, attenzione, nel caso in cui si volesse proporre una ipotetica 195 che mantiene l'aborto legale, ancorché per un periodo inferiore (facciamo sempre 30) rispetto all'attuale legge 194, perché in quel caso saremmo moralmente responsabili degli aborti per i primi 30 giorni).
Non si tratta di consigliare un peccato meno grande, ma di sconsigliare di compiere una parte del peccato già deciso, perché ci risulta impossibile sconsigliare di ritrarsi da tutto il peccato, perché non ci è possibile (ad esempio non abbiamo in numeri in parlamento). Sarebbe meglio non parlare quindi di "scelta" del male minore. Al massimo si può dire che il male minore può essere tollerato, non scelto.
Questi casi vanno considerati secondo la legge del "doppio effetto": http://www.corsodireligione.it/etica/bioetic_4.htm