di Giuliano Guzzo
Sono trascorsi meno di quindici anni da quando, nel giugno 2003, la
Congregazione per la Dottrina della Fede, il cui prefetto era un certo
Joseph Card. Ratzinger, diffondeva un documento formidabile e per
diversi aspetti profetico intitolato Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali.
Sono trascorsi meno di quindici anni, ma sembra passato un secolo a
giudicare da come e, soprattutto, da quanto quell’intervento sia stato
rimosso persino da parte di quei politici cattolici che ad esso, specie
in risposta alle istanze del movimento gay e di quanti ne appoggiano le
rivendicazioni, sarebbero più degli altri tenuti ad ispirarsi. Tuttavia
non tutto il male viene per nuocere giacché «il vantaggio della cattiva memoria – per dirla col filosofo Nietzsche (1844-1900) – è che si gode parecchie volte delle stesse cose per la prima volta».
Siamo pertanto nella condizione, tanto più in una fase che vede il
nostro Parlamento impegnato nell’esame di un’iniziativa legislativa in
materia di unioni civili fra persone dello stesso sesso – il c.d. ddl.
Cirinnà, dal nome della sua prima proponente –, di riscoprire quel
documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che a ben
vedere, benché intarsiato di rimandi alle Sacre Scritture, si configura
come difesa essenzialmente razionale della famiglia naturale fondata sul
matrimonio.
Infatti – come si legge in apertura – «la verità naturale sul matrimonio» risulta non fondata bensì «confermata dalla Rivelazione»
(I.,3), puntualizzazione alla quale ne segue un’altra, assai poco
politicamente corretta, secondo cui a differenza di quelle matrimoniali
le relaziono omosessuali – scrive l’ex Sant’Uffizio – «contrastano con la legge morale naturale»
(I.,4), tesi che oggi verrà giudicata “omofoba” ma che, ben prima Paolo
di Tarso (Cor 6,9-10), avevano più o meno esplicitamente formulato
pensatori tanto illustri quanto certamente non cristiani e consapevoli
dell’esistenza dell’omosessualità quali furono prima Platone (Leggi, 836 B) e poi Aristotele (Etica Nicomachea,
1148b 24-30). Ora, posto che la non approvazione morale delle relazioni
fra persone dello stesso sesso non segue, se non nella logica ristretta
di alcuni, alcuna legittimazione di odio o discriminazione, è
innegabile come l’odierna difficoltà di cogliere la nozione stessa di «legge morale naturale»
sia conseguenza non solo di povertà filosofica inescusabile, ma pure
dell’insistita quanto ingannevole sovrapposizione – promossa da alcuni –
fra ciò che è conforme alla legge naturale e ciò che, molto più
banalmente, è conforme ai costumi in un dato contesto di una data epoca.
Detta truffaldina sovrapposizione merita attenzione perché è proprio a
partire da essa che taluni asseriscono la compatibilità tra il
matrimonio fra persone dello stesso sesso e la famiglia così come
definita dalla nostra Costituzione (art. 29).
Torniamo però al documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, dove la consapevolezza della centralità della «legge morale naturale» non oscura quella per cui «il compito della legge civile è certamente più limitato»
(III.,6); del resto già Tommaso d’Aquino (1225–1274) tracciava il
perimetro del diritto positivo non già facendolo coincidere con quello
del diritto naturale, bensì individuandone i confini in ciò che minaccia
il bene comune e la sopravvivenza della società (Cfr. Pizzorni R. Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso d’Aquino, Esd 1999, pp. 314-329). Questo spiega come mai le unioni civili sono da rigettare, e cioè non tanto e non solo perché «contrastano con la legge morale naturale» – aspetto morale, come detto, da solo non giustifica un divieto – ma perché attentano al bene comune. In che modo? «Considerando i valori in gioco, lo Stato – scrisse la Congregazione guidata dal Card. Ratzinger – non
potrebbe legalizzare queste unioni senza venire meno al dovere di
promuovere e tutelare un’istituzione essenziale per il bene comune qual è
il matrimonio». D’altra parte, in che modo rimarrebbe tutelata e
promossa la famiglia – il cui preziosissimo ruolo generativo era ben
chiaro ai nostri Padri Costituenti, che vollero tutelare solo la
famiglia fra uomo e donna così come già definita nel codice civile del
1942 (C.C. sent. n. 170/2014), tanto che impegnarono lo Stato ad aiuti «con particolare riguardo alle famiglie numerose»
(art. 31) – una volta che questa, di fatto, fosse equiparata ad altre
unioni, per di più strutturalmente e non già accidentalmente sterili
quali sono quelle fra persone dello stesso sesso?
Senza trascurare il fatto – denunciando il quale la Congregazione per
la Dottrina della Fede ha mostrato capacità profetica – che il
riconoscimento delle unioni civili, specie con le disposizioni del ddl.
Cirinnà, comporta «l’equivalenza legale delle unioni omosessuali al
matrimonio propriamente detto, senza escludere il riconoscimento della
capacità giuridica di procedere all’adozione di figli» (II.,5).
Contrastare il riconoscimento delle unioni civili non significa dunque,
in Italia, negare diritti fra l’altro già largamente tutelati dal nostro
ordinamento anche per le coppie conviventi composte da persone dello
stesso sesso: si pensi solo – per rammentarne alcuni – alla possibilità
di stipulare di accordi di convivenza per interessi meritevoli di tutela
(ex art. 1322 cc), di successione nel contratto di locazione a seguito
della morte del titolare a favore del convivente (C.C. sent. n.
404/1988), di vista in carcere al partner (D.P.R 30 n. 230 del 2000), di
risarcibilità del convivente omosessuale per fatto illecito del terzo
(Cass., sez. unite Civ., sent. 26972/08), di obbligo di informazione da
parte dei medici per eventuali trapianti al convivente (L. n. 91 1999),
di permessi retribuiti per decesso o per grave infermità del convivente
(Cfr. L.n. 53 2000), di nomina di amministratore di sostegno (artt. 408 e
417 cc), di astensione dalla testimonianza in sede penale (art. 199,
terzo comma, c.p.p.), di proporre domanda di grazia (art. 680 c.p.).
No: respingere le unioni civili significa anzitutto difendere il
primato familiare. Significa, se si è credenti, preservare il piano di
Dio, mentre se non lo si è fare in modo che tutti si ricordino cosa sia
una famiglia – riconoscimento che non esige alcuna adesione
confessionale – e che il diritto dei figli ad un padre ed una madre non
sia calpestato da un inesistente diritto “ai” figli. La Congregazione
per la Dottrina della Fede, aggiungendo al proprio intervento ulteriore
profezia, ipotizzò pure lo scenario – già reale in diversi Paesi –
dell’avvenuta approvazione delle unioni civili: «Nel caso in cui il
parlamentare cattolico si trovi in presenza di una legge favorevole alle
unioni omosessuali già in vigore, egli deve opporsi nei modi a lui
possibili e rendere nota la sua opposizione: si tratta di un doveroso
atto di testimonianza della verità» (IV, 10). Quanti politici cattolici, oggi, rendono un simile, «doveroso atto di testimonianza della verità»?
La risposta è dolorosa benché purtroppo non sorprendente. Una ragione
in più, allora, per battersi contro il c.d. ddl. Cirinnà, proposta da
avversarsi non solo per quelle ragioni di ordine relativo alla retta
ragione, di ordine biologico e antropologico, di ordine giuridico e di
ordine sociale così ben illustrate nelle Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali,
ma anche perché per molti, dopo divorzio, aborto e fecondazione
extracorporea, sarebbe premessa di un nuovo letargo della ragione e del
coraggio. Ma ragione e coraggio non hanno certo bisogno di altri
letarghi bensì di un risveglio che, giorno dopo giorno, si rendere
sempre più urgente.
(“La Croce”, 13.6.2015, p.5).
Pubblicato il 17 giugno 2015

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