Pubblichiamo questo articolo di Giuliano Guzzo, da stampare ed estrarre all'occorrenza per dimostrare l'inconsistenza delle argomentazioni strappalacrime a favore delle unioni civili.
Povero Giovanni Scialpi, si trova in ospedale per un intervento ma il “marito” Roberto – riferisce il Corriere.it – «non può assisterlo». Come mai? «Per la sanità e per lo Stato sono un perfetto sconosciuto» lamenta su internet, chiedendo una rapida approvazione della legge sulle unioni civili, l’uomo a cui sarebbe impedita
l’assistenza dell’amato ricoverato. Una vicenda che, se fosse vera in
questi termini, potrebbe indignare; tuttavia il condizionale qui è
d’obbligo dal momento che un dubbio ci assale: quale sarebbe la Legge
dello Stato Italiano che ora sta impedendo a Roberto di assistere
Gianni? Nel breve articolo del Corriere.it
– stranamente – non si fa riferimento alcuno alla spietata norma in
nome della quale una struttura ospedaliera, oggi, potrebbe impedire ad
un convivente di stare vicino alla persona amata.
C’è di più: dando un’occhiata a quanto prevede il nostro ordinamento,
non solo non si trova la Legge che negherebbe al cantante Scialpi il
diritto di farsi assistere dal partner, ma si trovano disposizioni molto
chiare rispetto non già alla possibilità bensì all’obbligo di
informazione da parte dei medici per eventuali trapianti al convivente
(art. 3 L. n. 91 1999), nonché ai permessi retribuiti per decesso o per
grave infermità cui un convivente anche dello stesso sesso ha
diritto (art. 4 L.n. 53 2000). Ora, possibile che la Legge da un lato
obblighi i medici ad interfacciarsi – in casi gravi, come sono i
trapianti – coi conviventi e dall’altro cacci questi ultimi fuori
dall’ospedale? E i medici dove diamine dovrebbero informare una persona
dell’eventuale trapianto del convivente? Al bar? Nel parcheggio del
nosocomio? Su Skype? Qualcosa, evidentemente, non torna.
E poiché le Leggi poc’anzi ricordate – in particolare la n.91 del
1999 – sono chiare e individuate, mentre quanto mai misteriosa
risulta quella che sciaguratamente impedirebbe al convivente di prestare
assistenza ospedaliera al proprio partner, il dubbio che quest’ultima
non esista neppure, a questo punto, per un elementare ragionamento
logico, viene. Tanto più, dulcis in fundo, che se si va a
leggere l’ultimo Disegno di legge sulle unioni civili – il cosiddetto
Cirinnà bis – laddove questo regolamenta la reciproca assistenza (art.
12) non si rintraccia, neppure qui, l’ombra di una disposizione che
sarebbe da abrogare. Insomma, il diabolico divieto che impedirebbe ad un
convivente di prestare assistenza all’altro – posto che non si ha
notizia di mariti o mogli cui venga intimato, per poter visitare il
coniuge, di esibire prima il certificato di matrimonio – sembrerebbe
avere un sapore inconfondibile: quello della bufala.
giulianoguzzo.com
PS. Un’amica giurista, l’avvocato Monica Boccardi, ha scritto a
questo intervento un commento molto chiaro ed utile, che riporto
integralmente: «Nella realtà giuridica, la normativa di riferimento è
la legge sulla privacy. Ma nel caso di un ricoverato che non sia giunto
in coma, la prima cosa che fanno i medici è proporre al paziente la
compilazione di un’autorizzazione relativa alla possibilità di
comunicazione dei dati con l’indicazione della o delle persone a cui
possono essere date informazioni sulla sua salute.
La normativa che richiama l’ottimo Giuliano Guzzo, copre invece l’ipotesi in cui il paziente sia in co…ma irreversibile e quindi il consenso alla donazione di organi debba essere rivolta ai più prossimi parenti o al convivente.
Ma vi è di più: La persona ricoverata in ospedale ha DIRITTO a ricevere
visite ed assistenza dalle persone che preferisce, siano esse parenti od
amici e quindi anche il convivente.
Solo se versa in stato di incoscienza e non può quindi esprimere la sua volontà potrebbe sorgere qualche problema.
Il convivente (dello stesso o di diverso sesso) potrebbe ad esempio non
riuscire ad avere informazioni sulle condizioni del compagno o
incontrare difficoltà a visitarlo e assisterlo. Il problema può essere
risolto con una dichiarazione autenticata dal notaio, fatta quando si è
capaci di intendere e volere, nella quale si esprime la volontà di
essere assistito dal proprio compagno e si autorizzano i sanitari a
fornire allo stesso le informazioni sul decorso della malattia. Infatti,
ai sensi dell’art. 82 della legge n° 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, è espressamente previsto che si possa
delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria
salute (estratto da Vivere Insieme Diritti e Doveri dei conviventi a
cura di FEDERNOTAI).
L’autorizzazione sottoscritta dal paziente, ovviamente, riguarda anche
l’accesso alla stanza e alla cura del paziente ricoverato. In
conseguenza di questo, è evidente che le ipotesi sono solo due: o
Scialpi ha negato l’accesso al suo convivente oppure “qualcuno” sta
dicendo cose non vere…Lo scopo è evidente…».
Pubblicato il 22 ottobre 2015

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