di Paolo Maria Filipazzi
Siamo ormai all’ultima settimana prima della fatidica data del 22 e 23 marzo 2026, nella quale si voterà per il referendum confermativo della riforma al Titolo IV della seconda parte della Costituzione, quella che riguarda la magistratura.
Con questa esposizione a puntate ci riproponiamo di spiegare perché, da un punto di vista cattolico e controrivoluzionario, la vittoria del SI è un obiettivo da perseguire con la massima urgenza.
- Il merito della riforma
Innanzitutto il merito.
La legge costituzionale che gli elettori sono chiamati a confermare o respingere modifica sostanzialmente due articoli, il 104 e il 105, e marginalmente altri sette, di cui si limita però a “limare” il testo per raccordarlo con le novità introdotte nei due articoli di cui sopra.
Le novità sono tre: 1) la distinzione della magistratura in magistratura requirente e giudicante e la contestuale introduzione di due distinti consigli superiori della magistratura; 2) l’istituzione di un nuovo organo, l’Alta Corte, cui verrà demandata la funzione disciplinare sui magistrati, oggi esercitata da un’apposita sezione del Csm; 3) l’individuazione del sorteggio come metodo di scelta dei membri dei due Csm e dell’ Alta Corte.
- La separazione delle carriere. Un evento a lungo atteso…
Nel 1930, in pieno ventennio fascista, entra in vigore in Italia il codice di procedura penale che porta il nome di codice Rocco. Tale codice è basato sul cosiddetto processo inquisitorio, in cui si assiste al cumulo delle funzioni processuali (quella inquisitoria e quella giudicante) in capo a un unico organismo, che ricerca, acquisisce e valuta le prove arrivando ad una decisione di condanna o assoluzione senza che vi sia dialettica fra accusa e difesa. Quest’ultima ha facoltà molto limitate rispetto a quelle esercitate in squadra da procuratore e giudice. Di fatto c’è la presunzione di colpevolezza. E’ il sistema processuale tipico di una dittatura.
Nel 1941 la nuova legge sull’ordinamento giudiziario unisce le carriere di giudici e pubblici ministeri, fino a quel momento separate: si tratta di una riforma logicamente chiamata dal processo inquisitorio.
E allora perchè il codice Rocco rimane in vigore sino al 1989 e l’ordinamento giudiziario, pur con modifiche, è ancora oggi in vigore?
La costituzione introduce principi importantissimi di garanzia: l’inviolabilità, al di fuori della riserva di legge, della libertà personale (art. 13) e del domicilio (art. 14), la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), il diritto alla difesa (art. 24), il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25), correlato al divieto di istituzione di giudici speciali o straordinari (art. 102), quello della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva (art. 27), quello della soggezione dei magistrati soltanto alla legge (art. 101). Agli art.. 104 e 105, inoltre, è prevista l’ introduzione del Consiglio superiore della magistratura (che sarà effettivamente istituito con legge ordinaria nel 1958), che in quel momento è una conquista, sottraendo la magistratura al controllo del potere esecutivo.
Il codice di procedura penale e l’ordinamento giudiziario, però, rimangono invariati. Gli anni del terrorismo e della lotta alla mafia indurranno la politica a mantenere in vita il sistema inquisitorio, considerato più efficace per combattere tali emergenze. Sono gli anni in cui la magistratura assume in Italia un enorme potere. E nel frattempo, però, l’Italia continua ad avere il sistema giudiziario di una dittatura.
Negli anni Ottanta il ministro di Grazia e Giustizia, Giuliano Vassalli, coadiuvato da una commissione presieduta dal grande giurista Gian Domenico Pisapia, mette mano ad un nuovo codice di procedura penale, noto oggi come codice Vassalli, che, entrato in vigore nel 1989, introduce il sistema accusatorio: la prova si forma nel contraddittorio fra parti equidistanti davanti a giudice terzo e imparziale. Tuttavia, l’ordinamento giudiziario non cambia.
Nel 1987 lo stesso ministro Vassalli, in un ‘intervista al Financial Times, spiega che non si può considerare compiuta la riforma del processo in senso accusatorio senza la separazione della carriere, e che tuttavia la riforma dell’ordinamento giudiziario non è stata possibile per l’opposizione della magistratura, di cui il ministro denuncia l’enorme potere, che l’ha portata spesso a interferire nel processo legislativo, specialmente quando si discutevano leggi che la riguardavano. Un bizzarro ribaltamento dell’ art. 101, che sancisce la soggezione dei magistrati alla legge…
Il decennio successivo è caratterizzato dalla reazione di una magistratura che non ha accettato la riforma: una raffica di questioni di incostituzionalità, seguita da una raffica di declaratorie di accoglimento della Consulta, vanno gradualmente a smontare l’impianto accusatorio del nuovo codice. La tempesta di fuoco di Tangentopoli non aiuta: il discredito di cuiè coperta la politica e il furor di popolo che appoggia l’operato dei magistrati rendono impossibile la discussione serena di una riforma della giustizia.
Tuttavia, con la legge costituzionale n. 2/1999, passata alla storia come la “riforma del giusto processo”, il Parlamento, con maggioranza amplissima, introduce nell’ art. 111 della Costituzione cinque nuovi commi che costituzionalizzarono i principi del processo accusatorio.
Fra questi si introduconoi i principi di terzietà e imparzialità del giudice. Il principio di imparzialità sta ad indicare l’indifferenza del giudice nei confronti della materia del contendere. La terzietà è il presupposto dell’ imparzialità: sta ad indicare l’assenza di legami del giudice con le parti e la materia del contendere. Balzerà subito all’occhio il problema: con le carriere ancora unite, il giudice “terzo” è un’ anatra zoppa.
Nel 2022 la riforma Cartabia introduce la “separazione delle funzioni”: un magistrato può fare un solo passaggio da un ruolo all’altro nei primi dieci anni di servizio. Anche questa riforma, positiva e a sua volta logicamente chiamata dal processo accusatorio, per essere pienamente effettiva necessita che si separino le carriere.
E arriviamo ad oggi: la distinzione costituzionale fra magistratura requirente e giudicante con conseguente sdoppiamento del Csm, pone le basi per la riforma dell’ordinamento giudiziario, che in caso di approvazione diverrebbe costituzionalmente necessaria.
Ed è già di per se un motivo valido per sostenere il SI: la piena realizzazione del sistema accusatorio è la piena applicazione delle garanzie predisposte nel processo penale a favore dell’imputato, vale a dire, potenzialmente, ciascuno di noi. E’ un SI per i nostri diritti di fronte ad uno Stato che ancora non ha smesso di essere essenzialmente autoritario, e lo sarebbe molto meno in caso di approvazione della riforma.
- Due parole sull’ Alta Corte
L’ introduzione dell’ Alta Corte è, a sua volta, una piena realizzazione del principio della terzietà e imparzialità del giudice, non garantita in un sistema in cui lo stesso organo che nomina un soggetto per svolgere un ruolo è lo stesso che lo dovrà giudicare se commetterà illeciti in quel ruolo.
Un’obiezione che spesso viene fatta è che si tratterebbe di un giudice speciale in violazione dell’ articolo 102. In realtà l’istituzione di giudici speciali ha un ‘eccezione, costituita da quei giudici speciali espressamente istituita dalla Costituzione. La sezione disciplinare del Csm oggi esistente, non prevista dalla Costituzione, è, quella si, un giudice speciale che non dovrebbe esistere.
Un’ altra obiezione che viene avanzata è che non è prevista la ricorribilità dei provvedimenti di tale organismo per Cassazione. L’art. 111 comma 7 Cost., non toccato dalla presente riforma, però, stabilisce che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. Le sentenze dell’ Alta Corte sarebbero già pienamente ricomprese in questa fattispecie. In compenso, la riforma prevede l’appellabilità nel merito dei provvedimenti presi da questo nuovo organo di fronte ad una diversa composizione dell’organo stesso, a fronte dell’ odierna inappellabilità dei provvedimenti della sezione disciplinare del Csm. Una garanzia in più, insomma.
- Continua…
Soffermatici sui primi due punti, urge ora approfondire con la massima attenzione il terzo, e qui si capirà perché il voto cui ci apprestiamo potrebbe davvero avere effetti epocali. E, soprattutto, perché ci interessa come cattolici e controrivoluzionari…
Lo scopriremo nella prossima puntata…
Pubblicato il 16 marzo 2026

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